Art. 2491 c.c. — Poteri e doveri particolari dei liquidatori
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[1]Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 2423 a 2431.
[2]Gli amministratori devono depositare copia del bilancio nella sede sociale, con il conto dei profitti e delle perdite e con la loro relazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
[3]Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2432.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 2 maggio 1991 · versione 0 su Normattiva