Art. 2491 c.c. — Poteri e doveri particolari dei liquidatori
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[1]Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2431, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis.
[2]Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
[3]Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.
Testo vigente dal 2 maggio 1991 al 1 gennaio 2004 · versione 94 su Normattiva