Art. 2492 c.c. — Bilancio finale di liquidazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 7 aprile 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.
[2]Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, e' depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
[3]Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio puo' proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
[4]I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 7 aprile 2010 · versione 177 su Normattiva