Art. 2494 c.c.
Deposito delle somme non riscosse
Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva