Art. 2496 c.c.
Deposito dei libri sociali
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della societa' devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque puo' esaminarli, anticipando le spese.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva