Art. 2501-bis c.c. — Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
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[1]Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
- 1)il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle societa' partecipanti alla fusione;
- 2)l'atto costitutivo della nuova societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- 3)il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche' l'eventuale conguaglio in denaro;
- 4)le modalita' di assegnazione delle azioni o delle quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 5)la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- 6)la data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 7)il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- 8)i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
[2]Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non puo' essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
[3]Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' partecipanti alla fusione.
[4]((Se alla fusione partecipano societa' regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese)).
Testo vigente dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004 · versione 153 su Normattiva