Art. 90

[1](Art. 83 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 24 della legge 10 novembre 1949, n. 805)

[2]I contribuenti tenuti per l'anno 1947 al pagamento dell'imposta ordinaria sul patrimonio, sono assoggettati ad una, imposta straordinaria proporzionale in misura del 4 per cento, da applicarsi sui cespiti posseduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143. L'imposta, e' dovuta sui valori definitivamente accertati ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947. Per le societa' per azioni e in accomandita per azioni l'imposta e' dovuta in base ai valori che saranno definitivamente accertati ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno 1947. Le societa' per azioni ed in accomandita per azioni devono l'imposta anche sui cespiti acquisiti nel periodo compreso tra la chiusura dell'ultimo bilancio anteriore al 1 gennaio 1947 e la data di entrata in vigore del decreto sopracitato, quando l'acquisizione abbia avuto luogo a titolo gratuito od a titolo oneroso, salvo, in quest'ultimo caso, non sia dimostrato che il cespite acquisito rappresenta trasformazione di beni esistenti nel patrimonio sociale anteriormente alla chiusura del bilancio predetto. Nel caso di incorporazioni e fusioni avvenute nel periodo indicato nel comma precedente l'imposta straordinaria, liquidata sul patrimonio delle societa' cessate, e' dovuta dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione. L'usufruttuario puo' rivalersi verso il proprietario della, quota di imposta afferente al valore della nuda proprieta', fatte le valutazioni ai sensi dell'articolo 14.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art90 · fonte su Normattiva