Art. 2501-septies c.c.Deposito di atti

[1]Devono restare depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, ((ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse,)) durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finche' la fusione sia decisa:

  • 1)il progetto di fusione ((con le relazioni, ove redatte,)) indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
  • 2)i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale; ((3) le situazioni patrimoniali della societa' partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale)).

[2]I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.((Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La societa' non e' tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della societa' dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.))

Testo vigente dal 18 agosto 2012, tuttora in vigore · versione 249 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2501septies · fonte su Normattiva