Art. 2501-septies c.c. — Deposito di atti
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[1]Devono restare depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finche' la fusione sia decisa:
- 1)il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
- 2)i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;
- 3)le situazioni patrimoniali delle societa' partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater.
[2]I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 7 aprile 2010 · versione 177 su Normattiva