Art. 2501-septies c.c.Deposito di atti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 7 aprile 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Devono restare depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finche' la fusione sia decisa:

  • 1)il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
  • 2)i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;
  • 3)le situazioni patrimoniali delle societa' partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater.

[2]I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 7 aprile 2010 · versione 177 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2501septies · fonte su Normattiva