Art. 2502-bis c.c. — Deposito e iscrizione della decisione di fusione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →
[1]La deliberazione di fusione delle societa' previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-sexies, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 ((...)).
[2]La deliberazione di fusione delle societa' previste nei capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-sexies; il deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 se la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V, VI e VII.
Testo vigente dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004 · versione 153 su Normattiva