Art. 2502 c.c.Decisione in ordine alla fusione

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[1]La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle societa' che vi partecipano.

[2]La deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, insieme con la situazione patrimoniale della societa' al tempo della deliberazione, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2502 · fonte su Normattiva