Art. 2504-novies c.c.

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[1]Gli amministratori delle societa' partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformita' agli articoli 2501-ter e 2501-quater.

[2]La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle societa' beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella societa' scissa.

[3]La relazione degli esperti e' regolata dall'articolo 2501-quinquies. Tale relazione non e' richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Testo vigente dal 7 febbraio 1991 al 1 gennaio 2004 · versione 91 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2504novies · fonte su Normattiva