Art. 2504-novies c.c.
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[1]Gli amministratori delle societa' partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformita' agli articoli 2501-ter e 2501-quater.
[2]La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle societa' beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella societa' scissa.
[3]La relazione degli esperti e' regolata dall'articolo 2501-quinquies. Tale relazione non e' richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
[4]Sono altresi' applicabili gli articoli 2501-sexies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater e 2504-sexies.
Testo vigente dal 7 febbraio 1991 al 1 gennaio 2004 · versione 91 su Normattiva