Art. 2504-sexies c.c.
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Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2457-ter.
Testo vigente dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004 · versione 153 su Normattiva