Art. 2504-sexies c.c.
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Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana disposta dagli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 si applicano per la disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art. 2457-ter.
Testo vigente dal 7 febbraio 1991 al 9 dicembre 2000 · versione 91 su Normattiva