Il codice di commercio, redatto quando il movimento cooperativo era appena ai suoi albori, ignora gli enti cooperativi che assumono forma diversa da quella sociale e considera le società cooperative come varianti dei diversi tipi di società da esso previsti, soggette ad alcune particolari disposizioni, senza peraltro specificare in base a quali elementi una società possa ritenersi cooperativa. Ciò, oltre a costituire una incongruità sistematica, facilitava l'abuso di tale denominazione e delle connesse agevolazioni fiscali da parte di organizzazioni non rispondenti ai fini della cooperazione. Alla insufficienza di questa disciplina ha solo in parte supplito la legislazione speciale, con l'istituire un particolare regime di sorveglianza governativa sulle cooperative in genere e norme apposite per alcune specie di esse. È parso perciò conveniente addivenire ad una completa riorganizzazione della materia, che prenda come punto di partenza lo stadio di sviluppo raggiunto attualmente dalla cooperazione nelle due principali forme, quella delle società cooperative, che è la più diffusa, e quella degli altri enti mutualistici, inquadrate l'una e l'altra nell'ordinamento corporativo. Le società cooperative sono state nettamente distinte dalle altre imprese sociali o società propriamente dette. Questa distinzione si fonda sullo scopo prevalentemente mutualistico delle cooperative, consistente nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri della organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato, mentre lo scopo delle imprese sociali in senso proprio è il conseguimento e il riparto di utili patrimoniali. Si è in conseguenza prescritto che la denominazione di cooperativa possa essere usata solo da quelle società che hanno uno scopo mutualistico (art. 2515, secondo comma). Data però la grande varietà che sussiste tra le società cooperative, varietà corrispondente ai particolari bisogni che esse sono destinate a soddisfare, il codice non può regolarne tutti i tipi, ma deve limitarsi a fornire gli schemi più generali, lasciando alla legislazione speciale il regolamento giuridico dei tipi adatti a particolari esigenze: in specie quello delle cooperative che esercitano il credito (banche popolari), delle casse rurali ed artigiane, e delle cooperative per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche. Queste cooperative restano soggette all'applicazione del codice solo per quanto le disposizioni di questo siano compatibili con quelle delle leggi speciali (art. 2517). È invece escluso dal codice il regolamento giuridico degli enti mutualistici che non assumono forma sociale, in specie di quelli forzosi, come i consorzi agrarii, che restano disciplinati esclusivamente dalle leggi speciali che li riguardano (art. 2512).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1025
È sembrato inoltre poco conveniente costringere, come faceva il codice di commercio, le varie specie di società cooperative ad assumere le forme, che loro male o incompletamente si adattano, dei diversi tipi di società ordinaria. Più congruo è parso prevedere per esse tipi appositi di organizzazione sociale, che meglio rispondano alle esigenze della cooperazione. In questo senso, secondo il nuovo codice, le cooperative non costituiscono più sottospecie delle società in nome collettivo, in accomandita o per azioni; esse formano una categoria a sè, suddivisa a sua volta in diversi tipi, che hanno punti di contatto con quelli delle società ordinarie e ne adottano in parte la disciplina, ma adeguata alle caratteristiche specifiche della cooperazione. La distinzione dei diversi tipi di società cooperative si fonda, come quella delle società ordinarie, sul criterio della responsabilità per le obbligazioni sociali. La distinzione fondamentale è quella tra cooperative a responsabilità illimitata - nelle quali per le obbligazioni sociali risponde il patrimonio sociale e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente (tipo che corrisponde alle vecchie cooperative in nome collettivo) - e cooperative a responsabilità limitata, nelle quali per le obbligazioni sociali risponde di regola il solo patrimonio sociale (tipo che corrisponde alle vecchie cooperative anonime). Anche per queste ultime, però, è previsto, allo scopo di facilitare loro il credito, sull'esempio di quanto è ora disposto per le casse rurali, che l'atto costitutivo possa stabilire, pel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, una responsabilità sussidiaria e solidale dei soci, limitata ad un multiplo della quota di ciascuno (articoli 2511, 2513 e 2514). Dato che nelle cooperative è essenziale la considerazione delle qualità personali dei loro membri, le cooperative a responsabilità limitata sono di regola considerate società per quote, analoghe alle società ordinarie a responsabilità limitata. Tuttavia, in omaggio alla consuetudine di dare ai soci un titolo rappresentativo della loro partecipazione, si è ammesso che le quote sociali possano essere rappresentate da azioni nominative. Le cooperative a responsabilità limitata avranno pertanto, a volontà dei soci, il capitale suddiviso in quote o in azioni (art. 2514). Non si è invece previsto un tipo di cooperativa con struttura simile a quella della società in accomandita semplice o per azioni, poichè, come l'esperienza ha insegnato, non è conforme allo spirito della cooperazione l'attribuzione di una posizione predominante ad alcuni soci nella gestione sociale. È parso poi opportuno, per la tutela dei terzi e degli stessi soci adottare in linea di massima per tutti i tipi di società cooperative il regime legale più complesso e rigoroso della società per azioni, in quanto compatibile con la loro particolare struttura. Pertanto il detto regime si applicherà per quanto riguarda i conferimenti, in ispecie i conferimenti in natura; le prestazioni accessorie, singolarmente importanti in alcune cooperative agricole; le assemblee; gli amministratori e i sindaci e la loro responsabilità; i libri sociali; il bilancio e la liquidazione, salve sempre le disposizioni di leggi speciali per determinate specie di cooperative (art. 2516). Per le medesime ragioni si è mantenuta, per la costituzione delle cooperative di qualsiasi tipo, la prescrizione dell'atto pubblico, sottoposto alla omologazione giudiziaria per l'iscrizione nel registro delle imprese, e si è attribuita a tutte le cooperative regolarmente iscritte la personalità giuridica (articoli 2518 e 2519). Ne consegue che la personalità spetta anche alle cooperative a responsabilità illimitata, sebbene ne sia sprovvisto il tipo corrispondente della società in nome collettivo. Gli effetti della mancata iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono anch'essi assimilati a quelli previsti per le società per azioni (art. 2519). Analoghi criteri sono stati adottati in tema di modificazione dell'atto costitutivo e di fusione (articoli 2537 e 2538). Come carattere distintivo delle società cooperative rispetto alle società ordinarie, dal punto di vista strutturale, è stato espressamente riconosciuto quello, già individuato dalla dottrina, della variabilità del numero e delle persone dei soci (senza che ciò importi modificazione dell'atto costitutivo e richieda una speciale deliberazione dell'assemblea), e della conseguente variabilità del capitale sociale, anche se la cooperativa appartiene al tipo a responsabilità limitata. Ciò esclude altresì che valgano per queste cooperative i minimi di capitale prescritti per le società per azioni e a responsabilità limitata. Per le cooperative in cui i soci assumono una responsabilità sussidiaria illimitata o per un multiplo della quota, è prescritta, per opportuna conoscenza da parte dei terzi di tali circostanze, la pubblicità trimestrale della lista di tali soci (art. 2520).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1026