Art. 79

[1](Art. 72 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 18 della legge 10 novembre 1949, n. 805)

[2]Per le cooperative e le societa' mutue di assicurazione la condizione relativa ai principi ed alla disciplina della mutualita', di cui all'articolo precedente, e', in ogni caso, subordinata alla esistenza, nello statuto, delle seguenti clausole:

  • 1)divieto, in caso di distribuzione di dividendi, di superare la ragione dell'interesse legale, ragguagliato al capitale effettivamente versato;
  • 2)divieto di ogni riparto delle riserve fra i soci, durante l'esistenza della societa';
  • 3)devoluzione, in caso di cessazione della societa', dell'intero patrimonio sociale, previo rimborso del solo capitale effettivamente versato dai soci, a fini di pubblica utilita', riconosciuti tali dall'Amministrazione finanziaria. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le clausole indicate ai numeri 1) e 2) non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art79 · fonte su Normattiva