Art. 2517 c.c. — Enti mutualistici
Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle societa'.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva
Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle societa'.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 184 — Applicazione analogica
Le disposizioni degli articoli 182 e 183 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di liquidazione e fallimento di enti diversi dalle societa'.…
Art. 174 — Applicazione analogica
Le disposizioni degli articoli 172 e 173 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle societa'.…
Art. 182
… articolo 184 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Le disposizioni degli articoli 180 e 181 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di liquidazione e liquidazione giudiziale di enti diversi dalle societa'.…
Art. 9
1. Atti propri delle societa' ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonche' quelli che comportano variazione…
Art. 174
… articolo 174 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Le disposizioni degli articoli 172 e 173 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle societa'.…
Art. 54
Atti ed operazioni concernenti societa', enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali o agricole (articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
È sembrato inoltre poco conveniente costringere, come faceva il codice di commercio, le varie specie di società cooperative ad assumere le forme, che loro male o incompletamente si adattano, dei diversi tipi di società ordinaria. Più congruo è parso prevedere per esse tipi appositi di organizzazione sociale, che meglio rispondano alle esigenze della cooperazione. In questo senso, secondo il nuovo codice, le cooperative non costituiscono più sottospecie delle società in nome collettivo, in accomandita o per azioni; esse formano una categoria a sè, suddivisa a sua volta in diversi tipi, che hanno punti di contatto con quelli delle società ordinarie e ne adottano in parte la disciplina, ma adeguata alle caratteristiche specifiche della cooperazione. La distinzione dei diversi tipi di società cooperative si fonda, come quella delle società ordinarie, sul criterio della responsabilità per le obbligazioni sociali. La distinzione fondamentale è quella tra cooperative a responsabilità illimitata - nelle quali per le obbligazioni sociali risponde il patrimonio sociale e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente (tipo che corrisponde alle vecchie cooperative in nome collettivo) - e cooperative a responsabilità limitata, nelle quali per le obbligazioni sociali risponde di regola il solo patrimonio sociale (tipo che corrisponde alle vecchie cooperative anonime). Anche per queste ultime, però, è previsto, allo scopo di facilitare loro il credito, sull'esempio di quanto è ora disposto per le casse rurali, che l'atto costitutivo possa stabilire, pel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, una responsabilità sussidiaria e solidale dei soci, limitata ad un multiplo della quota di ciascuno (articoli 2511, 2513 e 2514). Dato che nelle cooperative è essenziale la considerazione delle qualità personali dei loro membri, le cooperative a responsabilità limitata sono di regola considerate società per quote, analoghe alle società ordinarie a responsabilità limitata. Tuttavia, in omaggio alla consuetudine di dare ai soci un titolo rappresentativo della loro partecipazione, si è ammesso che le quote sociali possano essere rappresentate da azioni nominative. Le cooperative a responsabilità limitata avranno pertanto, a volontà dei soci, il capitale suddiviso in quote o in azioni (art. 2514). Non si è invece previsto un tipo di cooperativa con struttura simile a quella della società in accomandita semplice o per azioni, poichè, come l'esperienza ha insegnato, non è conforme allo spirito della cooperazione l'attribuzione di una posizione predominante ad alcuni soci nella gestione sociale. È parso poi opportuno, per la tutela dei terzi e degli stessi soci adottare in linea di massima per tutti i tipi di società cooperative il regime legale più complesso e rigoroso della società per azioni, in quanto compatibile con la loro particolare struttura. Pertanto il detto regime si applicherà per quanto riguarda i conferimenti, in ispecie i conferimenti in natura; le prestazioni accessorie, singolarmente importanti in alcune cooperative agricole; le assemblee; gli amministratori e i sindaci e la loro responsabilità; i libri sociali; il bilancio e la liquidazione, salve sempre le disposizioni di leggi speciali per determinate specie di cooperative (art. 2516). Per le medesime ragioni si è mantenuta, per la costituzione delle cooperative di qualsiasi tipo, la prescrizione dell'atto pubblico, sottoposto alla omologazione giudiziaria per l'iscrizione nel registro delle imprese, e si è attribuita a tutte le cooperative regolarmente iscritte la personalità giuridica (articoli 2518 e 2519). Ne consegue che la personalità spetta anche alle cooperative a responsabilità illimitata, sebbene ne sia sprovvisto il tipo corrispondente della società in nome collettivo. Gli effetti della mancata iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono anch'essi assimilati a quelli previsti per le società per azioni (art. 2519). Analoghi criteri sono stati adottati in tema di modificazione dell'atto costitutivo e di fusione (articoli 2537 e 2538). Come carattere distintivo delle società cooperative rispetto alle società ordinarie, dal punto di vista strutturale, è stato espressamente riconosciuto quello, già individuato dalla dottrina, della variabilità del numero e delle persone dei soci (senza che ciò importi modificazione dell'atto costitutivo e richieda una speciale deliberazione dell'assemblea), e della conseguente variabilità del capitale sociale, anche se la cooperativa appartiene al tipo a responsabilità limitata. Ciò esclude altresì che valgano per queste cooperative i minimi di capitale prescritti per le società per azioni e a responsabilità limitata. Per le cooperative in cui i soci assumono una responsabilità sussidiaria illimitata o per un multiplo della quota, è prescritta, per opportuna conoscenza da parte dei terzi di tali circostanze, la pubblicità trimestrale della lista di tali soci (art. 2520).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1026
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2517 · fonte su Normattiva