GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INTERPRETAZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AL DISPOSITIVO - DIFETTO DI SPECIFICA INDICAZIONE DELL'OGGETTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO - FATTISPECIE - COD. CIV., ART. 252, TERZO COMMA (RICONOSCIMENTO DI FIGLI ADULTERINI) E, PER CONNESSIONE, COMMA QUARTO, NONCHE' ARTT. 34 DISP. ATT. COD. CIV. ED 83, SECONDO COMMA, DEL R.D.L. 9 LUGLIO 1939, N. 1238.
Per piu' specifica indicazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalita', sono restituiti ai Tribunali di Genova, Catania, Monza e Milano gli atti relativi alle ordinanze rispettivamente emesse, deducenti vari profili di illegittimita' dell'art. 252, terzo comma, del codice civile (sul riconoscimento per decreto dei figli adulterini) e, per connessione, degli artt. 253, quarto comma, del codice civile, 83 secondo comma, del R.D. 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), in riferimento agli artt. 30, terzo comma, 2, 29 della Costituzione. Sono altresi' restituiti alla cancelleria della Corte gli atti relativi all'ordinanza del Trib. di Caltanissetta, involgenti altra questione (discussa congiuntamente a quella di cui sopra di costituzionalita' degli artt. 252, 3x co., 281 del cod. civ. ed 83, secondo comma, del R.D. 1939 n. 1238 cit., in riferimento agli artt. 30, secondo comma, e 3 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 83 r.d.l. 1238/1939art. 252 Codice civile