Art. 2575 c.c.
Oggetto del diritto
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva