Art. 2583 c.c. — Leggi speciali
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 2591 — Rinvio alle leggi speciali
Le condizioni e le modalita' per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.…
Art. 2672 — Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.…
Art. 2594 — Norme applicabili
Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalita' per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono…
Art. 2785 — Rinvio a leggi speciali
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, ne' a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.…
Art. 2750 — Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali
… cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione. Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non e' diversamente disposto.…
Art. 107
Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il titolo IX raccoglie in due capi i principi generali relativi ai diritti sulle opere dell'ingegno e ai diritti sulle invenzioni industriali. Per quanto questa materia nel nostro diritto e nei diritti stranieri formi tradizionalmente oggetto di leggi speciali, è parso che il nuovo codice civile, nel libro dedicato al lavoro, non potesse ignorare quella superiore tutela del lavoro, che trova espressione nel diritto di autore e nei diritti sulle invenzioni industriali. In presenza però della recentissima riforma delle leggi riguardanti questa materia, non sarebbe stato saggio sovrapporre ai principi espressi dalle leggi speciali ulteriori e diversi principi. Il contenuto del titolo IX risulta perciò attinto, con una trasmissione quasi letterale, dalle leggi speciali regolatrici della suddetta materia. La recente riforma della legge sul diritto di autore è il risultato di una lunga elaborazione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle corporazioni e delle associazioni sindacali. Le nuove norme sull'oggetto e sul contenuto del diritto di autore, sulla distinzione fra diritto di pubblicazione e di utilizzazione economica dell'opera, sulla speciale capacità riconosciuta al minorenne che abbia compiuto diciotto anni sono state pertanto integralmente riprodotte nel codice (articoli 2575 a 2578, 2580 a 2582), insieme a quelle che riconoscono un diritto simile a quello d'autore agli artisti, attori, interpreti ed esecutori di opere dell'ingegno (art. 2579). Forse meno definitivo è il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali, nel quale sono stati trasfusi integralmente la maggior parte degli articoli del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602. Ma è parso opportuno riprodurre anche da esso le norme fondamentali (articoli 2584 a 2590), poichè è presumibile che esse resteranno immutate anche se si dovesse - come è da alcuni desiderato - procedere prossimamente ad una ulteriore revisione della legge stessa, sotto alcuni aspetti particolari. Lo stesso criterio si è seguito per la disciplina dei brevetti per modelli di utilità e per modelli ornamentali, regolati dal R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (articoli 2592 a 2594). Della disciplina della concorrenza.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1043
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2583 · fonte su Normattiva