Art. 2750 c.c.Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali

[1]I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.

[2]Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non e' diversamente disposto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2750 · fonte su Normattiva