Dei limiti contrattuali alla concorrenza, individualmente stipulati, si occupa anche in altra parte il codice, a proposito di divieti di concorrenza inerenti ai negozi aventi per oggetto l'azienda (art. 2557). Ma si è voluto fissare qui una norma di carattere generale, che affermasse i limiti al di là dei quali l'ordinamento giuridico non può ammettere questa anomala compressione della libertà individuale nel perseguimento di un'attività economica (art. 2596). Anzitutto, data la delicatezza della materia, e perchè la necessità della confezione della prova assicuri una maggiore consapevolezza da parte degli stipulanti dell'impegno che vanno ad assumere, si impone la prova scritta. In secondo luogo si impone un termine massimo di durata, fissato in cinque anni, limite inderogabile. Ma anche un tale limite temporale non parve sufficiente, perchè con esso sarebbe stato tuttavia possibile annichilire durevolmente ogni attività economica dell'individuo. Seguendo il prudente temperamento di una giurisprudenza ormai radicata, si è pertanto fissato un altro limite, nel senso che il patto limitativo della concorrenza deve contenere la precisa determinazione della zona entro cui il patto si estende, o la determinazione di specifiche attività per le quali la concorrenza è esclusa. La giurisprudenza potrà così sventare l'abuso o la frode, quando la determinazione della zona o dell'attività preclusa sia formulata in maniera siffattamente comprensiva da frustrare quello scopo che il legislatore vuole in ogni caso salvaguardare. Viceversa, risolvendo un problema che già dal punto di vista teorico ha dato luogo a discrepanti opinioni, si è voluto (art. 2596, secondo comma) dar base legislativa ad una prassi largamente accolta dalla giurisprudenza, per salvaguardare la validità di quelle clausole che per l'indeterminatezza della loro durata o per la loro eccessiva lunghezza dovrebbero considerarsi come nulle. Si è dichiarato, cioè, che in mancanza di determinazione temporale, o anche nel caso che la determinazione superi il limite di cinque anni, il patto deve ritenersi valido, circoscrivendosene la validità alla durata di un quinquennio (cfr. articoli 2125, terzo comma e 2557, terzo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1045
In stretta connessione con la materia della concorrenza, si è voluto fissare un principio già contenuto in leggi speciali, e cioè l'obbligo da parte di tutte le imprese, che si trovino in condizioni di monopolio legale, di contrattare con chiunque lo richieda, osservando la parità di trattamento (art. 2597). Un tal principio si impone a difesa del consumatore come necessario temperamento della soppressione della concorrenza, tenuto conto che il regime di monopolio legale, per ragioni varie e non tutte contingenti, va estendendosi molto al di là di quei particolari settori (come i trasporti ferroviari), nei quali tradizionalmente si soleva considerare tale fenomeno. La formula legislativa è perspicua e duttile. Essa non esclude una molteplicità di tariffe in relazione a diversità oggettiva di condizioni, ma afferma la parità di tutti gli utenti nell'applicazione di esse quando ne ricorra il caso.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1046
La materia della concorrenza sleale ha acquistato in questi ultimi tempi una straordinaria importanza, e le controversie relative, rare ancora qualche lustro or sono, sono diventate oggi numerosissime, involgendo talora cospicui interessi. È nota la singolare condizione in cui si trovava al riguardo il nostro ordinamento. Nella mancanza di norme speciali, la giurisprudenza nostra ha lavorato per molti anni alla repressione della sleale concorrenza con l'unica arma della responsabilità extracontrattuale fondata sull'art. 1151 del codice civile del 1865. Condizione di evidente disagio, sia perchè questa norma appariva solo come una norma complementare per la difesa di un diritto che nella specie non era definito in modo positivo, sia perchè coartava la disciplina della concorrenza sleale in considerazione di una semplice funzione di risarcimento, e ne rendeva indispensabili presupposti l'elemento della colpa e quello del danno. Con la legge 29 dicembre 1927, n. 2701, che convertiva in legge - con modifiche - il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, per l'esecuzione della convenzione internazionale di Parigi, riveduta all'Aja, si dichiarò espressamente che le norme in tema di concorrenza sleale diventavano norme di diritto interno. Da allora la nostra magistratura ebbe la possibilità di trovare un più sicuro fondamento legislativo per la repressione della concorrenza sleale nell'art. 10-bis di detta convenzione. Ciò ha potuto dare all'opera della giustizia in questo campo più libero corso e più completo svolgimento, fino alla sanzione, da parte del supremo collegio, della massima che dell'azione di concorrenza sleale non sono indispensabili presupposti nè la colpa nè il danno, il che costituisce un singolare potenziamento della funzione preventiva di tale azione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1047