Quanto alle due prime figure (consorzi con attività interna ed esterna) la distinzione ha una particolare importanza nella nuova disciplina, poichè per i consorzi con attività esterna è imposta l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2612) ed è, a tutela dei terzi, particolarmente regolata la responsabilità di coloro che agiscono per i consorzi stessi. Le due specie di consorzi sono retti però da un certo numero di norme comuni, che disciplinano: a) la forma del contratto (art. 2603). È imposto l'atto scritto, sotto pena di nullità, non solo per l'opportunità di evitare l'incertezza sul contenuto di un contratto di singolare importanza e dei suoi vari atteggiamenti; ma anche perchè sia più agevole quella vigilanza governativa sull'attività dei consorzi che è prevista dall'art. 2619. Le stesse ragioni che hanno indotto ad imporre l'atto scritto per la costituzione del consorzio spiegano come per le modificazioni di questo sia richiesta la medesima forma (art. 2607); b) la determinazione delle quote nei consorzi aventi per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi. L'art. 2603 prescrive che nei consorzi di contingentamento della produzione o degli scambi l'atto costitutivo deve stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per determinarle. Prevedendo poi l'ipotesi frequente che l'atto costitutivo deferisca la risoluzione delle questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, lo stesso art. 2603 fa applicazione del principio generale statuito nell'art. 1349 per l'arbitrium boni viri, nel senso che in tal caso le decisioni sono impugnabili davanti l'autorità giudiziaria in caso di manifesta iniquità o di manifesto errore. Per contenere però le liti in questa delicata materia, viene fissato per l'esperimento dell'azione di impugnativa un termine di decadenza di trenta giorni dal giorno in cui l'interessato abbia avuto notizia della decisione; c) la durata del consorzio. È limitata a dieci anni, salvo la facoltà di proroga, prima della scadenza, col consenso di tutti i consorziati (art. 2604). È la natura dei rapporti economici regolati dal consorzio, in genere così rapidamente mutevoli, che ha consigliato l'imposizione di un termine, il quale è però più lungo di quello imposto dall'art. 2596 per i semplici patti limitativi della concorrenza; d) la gestione del consorzio. Poichè il consorzio presuppone una organizzazione, questa è stata disciplinata, nei suoi compiti deliberativi ed esecutivi, secondo una struttura che riproduce, semplificandola, quella delle società. Infatti i consorziati deliberano a maggioranza, in quanto si tratta di attuare l'oggetto sociale senza modificare il contratto (articoli 2606 e 2607). Per i rapporti tra i consorziati e gli organi preposti all'amministrazione del consorzio sono richiamate le norme del mandato (art. 2608). Ma in confronto della figura ordinaria del mandato conferito da più persone nell'interesse comune (art. 1726) l'art. 2609, secondo comma, dichiara la cessazione di tale mandato nei confronti del consorziato receduto od escluso. È infine affermato l'obbligo dei singoli consorziati di consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte (art. 2605); e) la modificazione o lo scioglimento del consorzio. In proposito è anzitutto disposto che l'inadempimento di qualcuno dei consorziati o gli altri eventi che possono provocare uno scioglimento nei confronti di essi del vincolo consortile non agiscono come causa di scioglimento del contratto se gli accennati eventi non producono una impossibilità di conseguire lo scopo del consorzio. Si sono quindi previsti il recesso e l'esclusione dal consorzio, come figure regolate dal contratto (articoli 2609 e 2603, n. 6). Se questo si limita ad indicare i casi di recesso e di esclusione (ipotesi che dovrebbe restare sperabilmente anormale, per le controversie alle quali potrebbe dar luogo in pratica) si applica la norma dell'art. 2609, che dispone l'accrescimento proporzionale delle quote degli altri consorziati. Particolarmente la legge considera l'ipotesi del trasferimento dell'azienda. Per tale ipotesi, pur riaffermandosi il principio del subingresso dell'acquirente nel contratto, si è consentita ai consorziati la facoltà di escludere l'acquirente, purchè sussista una giusta causa (art. 2610). Circa le cause generali di scioglimento del consorzio, meritano rilievo la possibilità dello scioglimento del consorzio per giusta causa su deliberazione della maggioranza (art. 2611, n. 4), nonchè lo scioglimento per provvedimento dell'autorità governativa (art. 2611, n. 5), in relazione al potere di controllo riconosciuto all'autorità governativa dall'art. 2619.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1053