Art. 260 c.c.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In relazione alla modificazione apportata all'articolo 252, anche nel capoverso dell'art. 256, a proposito del riconoscimento del figlio adulterino mediante testamento, è stato precisato che ai fini della validità del riconoscimento lo scioglimento del matrimonio deve essere già avvenuto al tempo in cui è fatto il testamento.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 141
Era stato suggerito di far menzione nello stesso articolo, oltre che dei diritti, anche dei doveri dei genitori verso la prole naturale riconosciuta. Ciò non è sembrato necessario, perchè i doveri del genitore naturale sono previsti e disciplinati in una disposizione a sè. Tuttavia, per porre in maggior rilievo la contrapposizione tra i poteri e gli obblighi sono state collocate una dopo l'altra le disposizioni che rispettivamente li contemplano (articoli 260 e 261), che nel progetto avevano una diversa sistemazione, integrandosi la seconda disposizione per affermare anche qui che l'educazione e l'istruzione debbono essere conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 142
È stato proposto di ammettere l'impugnazione per difetto di veridicità da parte dell'autore del riconoscimento solo nell'ipotesi in cui costui abbia agito in buona fede. Ma una tale limitazione, pur risolvendosi in una specie di sanzione contro il dichiarante di mala fede, avrebbe violato il principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere indipendentemente dal comportamento subbiettivo di chi abbia fatto il riconoscimento. Del resto, sotto l'impero del vecchio codice, la dottrina prevalente ha ritenuto che non sia di ostacolo all'impugnativa da parte dell'autore il mendacio del riconoscimento. In conformità delle proposte pervenute è stata soppressa la norma del progetto, che ammetteva a provare il difetto di veridicità con qualsiasi mezzo, perchè come si è già accennato, nel silenzio della legge, non è dato all'interprete stabilire alcuna limitazione alla prova.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 143
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art260 · fonte su Normattiva