Art. 2621-ter c.c.
Non punibilita' per particolare tenuita'
((Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato alla societa', ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis)).
Testo vigente dal 14 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 271 su Normattiva