Art. 2624 c.c.Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione

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[1]Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la societa' che amministrano o con una societa' che questa controlla o da cui e' controllata, o che si fanno prestare da una di tali societa' garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

[2]Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle societa' che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 16 aprile 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2624 · fonte su Normattiva