Art. 2626 c.c.Indebita restituzione dei conferimenti

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[1]Gli amministratori, i sindaci e i liquidatori che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila.

[2]La stessa pena si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denunzia, della comunicazione o del deposito e' posto dalla legge anche a di lui carico.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 11 luglio 1959 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2626 · fonte su Normattiva