Art. 2630-bis c.c.
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Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano la disposizione di cui all'articolo 2357-quater, primo comma.
Testo vigente dal 5 marzo 1986 al 10 giugno 1994 · versione 77 su Normattiva