Art. 2630-bis c.c.
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Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater, primo comma, e 2359-quinquies,primo comma.
Testo vigente dal 10 giugno 1994 al 16 aprile 2002 · versione 118 su Normattiva