Art. 2633 c.c.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
[1]I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[2]Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Testo vigente dal 16 aprile 2002, tuttora in vigore · versione 169 su Normattiva