Art. 2633 c.c.Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

[1]I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2]Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Testo vigente dal 16 aprile 2002, tuttora in vigore · versione 169 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2633 · fonte su Normattiva