Art. 2638 c.c. — Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza
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[1]L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duemila a diecimila.
[2]Nei casi piu' gravi puo' inoltre essere disposta l'incapacita' temporanea ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata non inferiore a tre e non superiore a dieci anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 15 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva