Art. 2638 c.c. — Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza
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[1]L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duemila a diecimila.
[2]((Nei casi piu' gravi puo' inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)).
Testo vigente dal 15 dicembre 1981 al 16 aprile 2002 · versione 66 su Normattiva