Art. 265 c.c.
Impugnazione per violenza
[1]Il riconoscimento puo' essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza e' cessata.
[2]Se l'autore del riconoscimento e' minore, l'azione puo' essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'eta' maggiore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva