Merita per la sua importanza un cenno particolare la disposizione del n. 5 dell'art. 2653, che sottopone a trascrizione gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione. Questa felice innovazione, già proposta nel progetto Scialoja e in quello della Commissione Reale, ha lo scopo di contemperare l'interesse del vero proprietario, che tutela il suo diritto interrompendo il corso dell'usucapione che un terzo stia per fare, e l'interesse degli aventi causa dal possessore, i quali possono avere acquistato nella ragionevole opinione che l'usucapione del loro dante causa fosse compiuta, dato che il possesso era durato per oltre il periodo di tempo necessario ad usucapire. Perciò si dispone la trascrizione degli atti interruttivi dell'usucapione e si stabilisce che l'efficacia interruttiva si opera nei confronti dei terzi aventi causa dal possessore dalla data della trascrizione dell'atto interruttivo. Così, senza pregiudicare in maniera rilevante il diritto del vero proprietario, si tutelano i terzi contro l'insidia di atti interruttivi a loro ignoti. Naturalmente in questa ipotesi non sono senz'altro salvi i diritti acquistati e resi pubblici dai terzi prima della trascrizione dell'atto interruttivo. Il terzo, se ha acquistato dal possessore prima che sia trascorso il termine utile per usucapire, non può pretendere di essere senz'altro tutelato nei confronti del vero proprietario che successivamente, ma prima del compimento del termine per l'usucapione, abbia trascritto l'atto interruttivo. In questo caso, infatti, il terzo non avrebbe una legittima aspettativa da far valere, perchè egli avrebbe dovuto accertarsi, al momento dell'acquisto, se il suo dante causa aveva avuto il possesso ad usucapionem per tutto il tempo necessario all'acquisto. Se invece l'atto interruttivo è trascritto quando il termine utile per l'usucapione è già trascorso, allora è giusto che si consolidi l'aspettativa di colui che acquistò dal possessore e che sia a lui inopponibile l'atto interruttivo dell'usucapione. Per realizzare queste finalità si è chiaramente stabilito che l'interruzione opera solo dal giorno in cui la trascrizione dell'atto interruttivo è avvenuta.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1088
Per rendere completo il sistema era necessario prevedere la pubblicità delle sentenze che dichiarano la nullità o annullano, risolvono, rescindono, revocano un determinato atto, ossia di quelle sentenze che accolgono una delle domande previste dall'art. 2652. Tale pubblicità era necessaria per due ragioni: anzitutto perchè la domanda, in accoglimento della quale la sentenza è pronunciata, può non essere stata trascritta, e in secondo luogo, e ciò è molto più importante, perchè la trascrizione della domanda deve avere una funzione conservativa, puramente provvisoria, e i terzi devono sapere se la conseguenza giuridica a cui la domanda era diretta si sia effettivamente realizzata. Se la domanda non è trascritta, ipotesi certo improbabile, dato l'obbligo e le correlative sanzioni stabilite dalla legge fiscale, è chiaro che l'effetto conservativo non si verifica e che solo dopo la pronuncia della sentenza viene in considerazione la posizione dei terzi acquirenti da colui contro il quale la sentenza è pronunciata. Se invece la domanda è trascritta ed essa viene accolta, allora il problema consiste nell'indurre colui che ne ha ottenuto l'accoglimento a trascrivere la sentenza, per sostituire alla situazione provvisoria risultante dalla trascrizione della domanda, la situazione definitiva risultante dalla sentenza. Questo scopo, sul piano del diritto sostanziale, è raggiunto indirettamente attraverso l'art. 2655, nel quale, dopo la prescrizione relativa alla forma in cui le sentenze devono essere rese pubbliche (annotazione), si estende a queste ipotesi la disposizione dell'art. 2650, ossia si nega efficacia alle trascrizioni o iscrizioni prese contro colui che ha ottenuto la sentenza, finchè questa non venga regolarmente annotata. Sanzione questa certo più efficace di quella stabilita nell'art. 1934 del codice del 1865, che comminava per la mancata trascrizione una semplice multa. Tale disposizione si applica a tutte le sentenze che accolgono una delle domande indicate dall'art. 2652, salvo quelle indicate dai numeri 2 e 3 di questo articolo, perchè in queste due ipotesi si applicano direttamente gli articoli 2644 e 2650. Va infine rilevato che la disposizione dell'art. 2655 si applica anche al caso in cui si sia verificata la condizione risolutiva apposta a un atto. È chiaro che in questo caso non si pone un problema di tutela dei terzi acquirenti da colui che è titolare di un diritto sotto condizione risolutiva, perchè la condizione ha per sua natura un'efficacia reale che non può essere subordinata all'esistenza di trascrizioni anteriori a quella dell'avveramento della condizione. La legge non può a tal proposito che perseguire due finalità: quella di assicurare la pubblicità dell'esistenza della condizione, che viene realizzata, come si vedrà, attraverso la disposizione dell'articolo 2659, e quella di assicurare la pubblicità dell'avveramento della condizione, la quale si ottiene con la disposizione dell'art. 2655. Quanto alla condizione sospensiva, non ho creduto di seguire la medesima regola che vale per la condizione risolutiva, essendomi a tal proposito sembrate decisive le considerazioni contenute nella relazione al progetto della Commissione Reale. In realtà l'avveramento della condizione risolutiva è soggetto a trascrizione, perchè siano messi sull'avviso i terzi che vogliono contrattare con colui che appare proprietario in virtù di un titolo trascritto che invece è divenuto inefficace; per contro, l'avveramento della condizione sospensiva giova e non nuoce agli acquirenti da colui che è titolare di un diritto sotto condizione. D'altra parte, i terzi che vogliono contrattare con l'alienante sotto condizione sospensiva, poichè sanno dell'esistenza dell'alienazione e della condizione alla quale è sottoposta, hanno la possibilità di accertare se la condizione sia mancata o sia ancora pendente o siasi invece verificata. L'art. 2655, ultimo comma, determina quale sia l'atto che deve essere esibito per l'annotazione, per il caso di avveramento della condizione, e stabilisce che è sufficiente la dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale la condizione si è verificata. Naturalmente, se tale dichiarazione non viene fatta dalla parte, sarà necessario un giudizio di accertamento sull'avveramento della condizione, in maniera che si possa annotare la relativa sentenza. Le formalità che in generale devono eseguirsi per l'annotazione sono in via di massima quelle stesse della trascrizione, giusta il disposto dell'art. 2656.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1089
Gli atti indicati in questo capo non esauriscono tutte le categorie di atti, per le quali attualmente si richiede la trascrizione. Sarebbe stato in verità superfluo ripetere in questa sede norme che si trovano in altre parti del codice o in altre leggi, e tanto più che in quasi tutti questi casi la trascrizione è richiesta a fini essenzialmente diversi. Così non si parla: a) della trascrizione del precetto immobiliare (art. 1933, n. 1, cod. civ. 1865) perchè il nuovo codice di procedura civile considera la trascrizione non come forma di pubblicità ma come elemento costitutivo sia del pignoramento immobiliare (art. 555), sia del sequestro conservativo immobiliare (art. 679), e d'altra parte gli effetti sostanziali del sequestro conservativo e del pignoramento immobiliare sono ampiamente regolati dagli articoli 2906, 2913 a 2918 del nuovo codice civile; b) della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario (art. 1933, n. 2, cod. civ. 1865) perchè essa è regolata dall'art. 484 ed è una semplice pubblicità notizia; c) del rilascio dei beni da parte dell'erede ai creditori e ai legatari, perchè la trascrizione di tale atto è regolata completamente, con la menzione dei relativi effetti, dall'art. 507; d) della sentenza dichiarativa di fallimento, perchè la sua trascrizione, con effetti di pubblicità notizia, è regolata nella legge fallimentare; e) dei provvedimenti di approvazione dei piani di riordinamento fondiario, per i quali la trascrizione è disposta, a particolari effetti, dalla legge speciale e ora dall'art. 854 del codice. E gli esempi potrebbero continuare, anche a prescindere dagli atti la cui trascrizione è obbligatoria secondo la legge fiscale, ma non produce effetti di diritto sostanziale. È sembrato sufficiente per tali ipotesi una disposizione finale (art. 2672) che fa salve le norme che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal capo primo di questo libro.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1090