Art. 2654 c.c. — Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.74
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
74Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto. "
Testo vigente dal 1 gennaio 1991, tuttora in vigore · versione 89 su Normattiva