Art. 2656 c.c.
Forme per l'annotazione
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Forme per l'annotazione
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE Annotazione ex art. 2655 c.c. della sentenza di simulazione - Opponibilità a terzi - Sussistenza - Trascrizione della preventiva domanda giudiziale - Diversa funzione.
L'annotazione ex art. 2655 c.c. della sentenza dichiarativa della simulazione, pur costituendo una formalità accessoria alla trascrizione dell'atto a margine del quale viene eseguita, svolge una equipollente funzione dichiarativa e non di mera pubblicità-notizia, rendendo la sentenza annotata a margine dell'atto trascritto opponibile ai terzi, mentre l'eventuale previa trascrizione della relativa domanda giudiziale assolve ad una diversa funzione prenotativa dello stesso effetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda di rivendica di immobili rientranti nell'attivo fallimentare ritenendo assorbente, ai fini della sua opponibilità alla massa, la circostanza dell'annotazione della sentenza avvenuta anteriormente alla trascrizione dell'apertura del fallimento e irrilevante, a differenza del giudice di merito, il fatto che la domanda giudiziale trascritta riguardasse la revoca dell'atto dispositivo e non la sua declaratoria di 71 <!-- pag. 72 --> simulazione assoluta, richiesta da altra parte processuale che non aveva trascritto la propria domanda giudiziale).
Riguarda ancheart. 2654 Codice civileart. 2655 Codice civile
Precedenti: 670751-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2656 · fonte su Normattiva