Art. 2669 c.c.Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro

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[1]La trascrizione puo' essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorita' giudiziaria dello Stato.

[2]In tal caso pero' il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata dall'art. 2659, una copia della medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 2 settembre 1985 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2669 · fonte su Normattiva