Art. 2675 c.c.Responsabilita' del conservatore

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Il conservatore e' responsabile dei danni derivati:

  • 1)dall'omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni;
  • 2)dall'omissione, nei suoi certificati, delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l'omissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non imputabili;
  • 3)dalle cancellazioni indebitamente operate.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 febbraio 1983 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2675 · fonte su Normattiva