Art. 2677 c.c. — Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione
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Il conservatore non puo' ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorche' nelle ore determinate dal regolamento nelle quali l'ufficio e' aperto al pubblico.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 2 settembre 1985 · versione 0 su Normattiva