Art. 2685 c.c. — Altri atti soggetti a trascrizione
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[1]Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 2646, la costituzione del vincolo dotale, della comunione tra coniugi, l'accettazione dell'eredita' e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione dai medesimi.
[2]La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva