Art. 2685 c.c.Altri atti soggetti a trascrizione

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[1]Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 2646, la costituzione del vincolo dotale, della comunione tra coniugi, l'accettazione dell'eredita' e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione dai medesimi.

[2]La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2685 · fonte su Normattiva