Art. 2648 c.c.Accettazione di eredita' e acquisto di legato

[1]Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredita' che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.

[2]La trascrizione dell'accettazione dell'eredita' si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredita', contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

[3]Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredita', si puo' richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. ((La trascrizione puo' essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredita' ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualita' di erede ai sensi dell'articolo 485)).

[4]La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.

Testo vigente dal 18 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 344 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2648 · fonte su Normattiva