Art. 2687 c.c.
Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perche' questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva