Art. 2692 c.c.Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti

[1]La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalita' stabilite dall'art. 2654.

[2]Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2692 · fonte su Normattiva