Art. 255
[1]Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice e per le formalita' della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice stesso.
[2]Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione della nota e dell'atto da trascriversi.
[3]Il numero d'ordine della trascrizione e' quello progressivo del registro delle trascrizioni.
[4]Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall'art. 36 del R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva