Nel secondo titolo del sesto libro si contiene la disciplina delle prove. Ho già accennato (n. 1065) perchè e in quali limiti tale disciplina trovi razionale collocazione in questo libro. Coerentemente ai criteri enunciati, ho premesso in due articoli, che costituiscono il primo capo del titolo, le regole sull'onere della prova. Queste sono poste nei loro termini generali e non già, come nel codice del 1865 (art. 1312), sotto l'angusto angolo visuale «della prova delle obbligazioni e della loro estinzione». Il nuovo testo dell'art. 2697 si uniforma ai più sicuri risultati della dottrina e della giurisprudenza, distinguendo in linea generale, e in corrispondenza ai concetti di azione e di eccezione, fatti costitutivi ed estintivi e circostanze impeditive e modificative, e ripartendo su questa base l'onere della prova tra le parti interessate. L'art. 2698 consente alle parti d'invertire o modificare l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui possono liberamente disporre. Mi è sembrato che non vi fossero ragioni decisive per impedire che l'autonomia contrattuale operi anche in questo campo. Per ovviare al pericolo che con tale facoltà si offra alla parte economicamente più forte il mezzo di porre nel nulla i diritti della parte più debole, è sancita la nullità del patto che abbia per effetto di rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto. L'articolo si occupa, come era naturale in questa sede, soltanto della possibilità e dell'efficacia di pattuizioni negoziali, stragiudiziali. Quanto all'inversione che possa derivare dagli atti e dal comportamento o dal contegno delle parti in giudizio, dovrà decidere il giudice secondo i principi generali del diritto processuale, in relazione anche agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile. DELLA PROVA DOCUMENTALE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1104
Il secondo capo del titolo in esame disciplina la prova documentale. La nozione che dell'atto pubblico dà l'art. 2699 non diverge sostanzialmente da quella che ne dava l'art. 1315 del codice anteriore, pur correggendo alcuni evidenti vizi di formulazione e sostituendo la più esatta nozione di «documento redatto» a quella equivoca e comunque ristretta, di «atto ricevuto». Un notevole ritocco, nel determinare l'efficacia dell'atto pubblico, apporta l'art. 2700 al primo comma dell'art. 1317 del codice precedente, il quale stabiliva far l'atto pubblico «piena fede della convenzione», mentre è ovvio che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, non propriamente della convenzione, ma delle dichiarazioni delle parti: lo speciale grado di efficacia probatoria non si estende alla sincerità di tali dichiarazioni, le quali possono anche essere simulate. L'art. 2700 menziona anche la prova della provenienza, di cui non era cenno nel codice del 1865, essendo per altro intuitivo, e pertanto sottinteso, in relazione alla nozione di documento, enunciata nell'art. 2699, che altri sono gli elementi da cui risulta la provenienza, altri quelli da cui risulta la prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti dei quali l'articolo parla. Non ho poi riprodotto il secondo comma del citato art. 1317 del codice del 1865, concernente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato di falso, sia perchè gli effetti della querela di falso sono disciplinati dal codice di procedura civile, sia perchè il codice civile non si occupa dell'esecuzione (esecutorietà) dell'atto, bensì soltanto dell'efficacia probatoria del documento. Del pari non ho fatto menzione delle «enunciative», delle quali faceva parola l'art. 1318 del codice anteriore, confondendo l'efficacia obbligatoria o sia pure quella probatoria delle dichiarazioni delle parti, documentate nell'atto, con l'efficacia probatoria dell'atto, cioè del documento medesimo. In quanto siano in diretto rapporto con le disposizioni pur senza farne parte, le enunciative potranno costituire infatti delle clausole negoziali di accertamento convenzionale a scopo interpretativo o integrativo o contenere delle confessioni in qualche modo reciproche delle parti all'effetto di porre e fissare le premesse del negozio e delle dichiarazioni sostanziali contenute nell'atto; in quanto relativamente estranee, potranno tuttavia avere valore di confessione, qualora ne ricorrano gli estremi, o altrimenti fornire elementi di ricostruzione storica, liberamente valutabili. Tutto questo però concerne l'efficacia delle enunciative come tali e non l'efficacia probatoria del documento. Siano le enunciative dirette o indirette, l'atto pubblico farà piena prova, fino a querela di falso, che esse furono fatte e non già della loro intrinseca verità. Non ha rispondenza in questo capo l'art. 1319 del codice del 1865, che circoscriveva alle parti contraenti e ai loro successori a titolo universale l'efficacia delle controdichiarazioni fatte per privata scrittura, poichè, come ho avuto occasione di notare (n. 648), disciplinate organicamente nel quarto libro l'opponibilità della simulazione e la prova della stessa, la disposizione è assorbita da tale disciplina. Senza notevoli variazioni, l'art. 2701 riproduce l'art. 1316 del codice precedente circa la conversione dell'atto pubblico in scrittura privata, allorchè, formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, sia stato sottoscritto dalle parti.