Art. 2699 c.c.
Atto pubblico
L'atto pubblico e' il documento redatto, con le richieste formalita', da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e' formato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva