Art. 27 c.c.
Estinzione della persona giuridica
[1]Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.
[2]Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361)).
Testo vigente dal 22 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 154 su Normattiva