Art. 27 c.c.Estinzione della persona giuridica

[1]Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.

[2]Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361)).

Testo vigente dal 22 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 154 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art27 · fonte su Normattiva