Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Attività compiuta da dipendente Enel - Natura - Pubblico servizio - Fondamento - Conseguenze. 133 <!-- pag. 134 --> · PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE In genere.
La verifica degli impianti elettrici, svolta dai dipendenti dell'Enel, ricade nell'ambito delle attività dell'incaricato di pubblico servizio, poiché, da un lato, è disciplinata da norme di natura pubblica, e, dall'altro, pur non comportando l'esercizio di poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, non si esaurisce in mansioni d'ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale ma implica compiti intellettivi di valutazione e di scelta, strumentali all'esercizio di un pubblico servizio quale è l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, sicché i verbali redatti in sede di sopralluogo fanno piena prova della provenienza del documento dall'incaricato del pubblico servizio che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Cass. civ. n. 34614/2025Sez. 3Rv. 677214-01
Riguarda ancheart. 2699 Codice civileart. 357 Codice penaleart. 358 Codice penale
Precedenti: 657395-01, 674484-01
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO Attestazione di cancelleria - Valore probatorio privilegiato - Annotazione nello storico del fascicolo - Inclusione - Fattispecie.
Rientrano nelle risultanze dei registri di cancelleria, i quali costituiscono piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come da lui compiuti ex art. 2700 c.c., anche le annotazioni contenute nello "storico del fascicolo", che avendo la funzione di dare completo conto dello sviluppo del procedimento ha valore certificativo di ciò che è accaduto nel processo; ne consegue che la prova legale derivante da dette annotazioni non può essere infirmata dalle diverse dichiarazioni contenute in atti pubblici. (Fattispecie in tema di inidoneità dell'atto notarile di cessione del credito, in cui si menziona una data errata di intervento, ad infirmare il valore probatorio dell'annotazione di cancelleria contenuta nello storico del fascicolo dell'esecuzione forzata).
Cass. civ. n. 31173/2025Sez. 1Rv. 676555-01
Riguarda ancheart. 4 legge 399/1991art. 57 Codice di procedura civile
Precedenti: 668656-01, 615715-01
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia - Prova della violazione commessa - Efficacia probatoria dei verbali ispettivi - Triplice livello di attendibilità.
In tema di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, ai verbali ispettivi deve riconoscersi un triplice livello di attendibilità avente: a) fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti, avvenuti in sua presenza o da lui conosciuti senza margini di apprezzamento, nonché quanto alla provenienza dell'atto e alle dichiarazioni ricevute; b) efficacia probatoria fino a prova contraria in ordine alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti o di terzi, ivi compresi i contenuti documentali da costoro formati; c) rilevanza probatoria per ogni altro profilo, ivi compresa la documentazione che gli ispettori hanno esaminato, che il giudice deve valutare congiuntamente agli ulteriori elementi e ritenere superata solo in caso di intrinseca inattendibilità o di contrasto con le evidenze acquisite.
Cass. civ. n. 28087/2025Sez. 2Rv. 676464-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 2702 Codice civileart. 116 Codice di procedura civile
Precedenti: 649162-01
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notificazione degli atti tributari - Avviso di ricevimento - Prova dell’eseguita notificazione - Efficacia fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.
In tema di notificazione degli atti tributari - vuoi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vuoi ai sensi della l. n. 890 del 1982 - l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione e, avendo natura di atto pubblico, fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in relazione all'attività complessivamente svolta dall'Ufficiale postale, sia quella in esso espressamente consacrata che quella presupposta, come l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto.
Cass. civ. n. 25487/2025Sez. 3Rv. 676417-01
Riguarda ancheart. 26 Riscossione imposte sul reddito
Precedenti: 646433-01, 593225-01
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA Sanzioni amministrative - Opposizione - Verbale di accertamento della violazione - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Conseguenze - Deduzioni di errori o omissioni percettive imputabili al pubblico ufficiale nella ricostruzione dei fatti - Querela di falso - Necessità - Fattispecie. · SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA In genere. 29 <!-- pag. 30 --> Nell'opposizione a ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale.
(Nella specie, la S.C., confermando la decisione di merito, ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico aveva coperto tutti i fatti accertati durante l'ispezione e di cui i pubblici ufficiali avevano fornito precisa descrizione nel verbale, tra cui l'inidoneità delle condizioni igieniche dei box di stabulazione dei vitelli constatata in sede verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dai veterinari).
Cass. civ. n. 24407/2025Sez. 2Rv. 676242-01
Riguarda ancheart. 2699 Codice civileart. 221 Codice di procedura civileart. 23 legge 689/1981art. 36 d.lgs. 150/2011
Precedenti: 624937-01, 674896-01
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA Atto pubblico - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Verità sostanziale delle dichiarazioni delle parti - Esclusione - Fattispecie.
In tema di atto pubblico, l'efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinseci dell'atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest'ultimo, il momento e il luogo in cui é stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto, essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre la querela di falso. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'efficacia probatoria privilegiata delle voci di spesa e delle relative causali contenute nella comunicazione effettuata dal commissario giudiziale nei confronti dei creditori ex art. 171 l. fall.).
Cass. civ. n. 15805/2025Sez. 1Rv. 674896-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 2699 Codice civile
Precedenti: 654964-01
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO Querela di falso - Finalità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
La querela di falso é uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata e, dunque, di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa, sicché essa è inammissibile ove siffatte finalità non debbano essere perseguite. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale era stata dichiarata inammissibile la querela di falso proposta contro alcuni atti compiuti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari).
Cass. civ. n. 11875/2025Sez. 3Rv. 674853-01
Riguarda ancheart. 2702 Codice civileart. 221 Codice di procedura civile
Precedenti: 659001-01
SALUTE - Danni da emotrasfusione - Nesso causale - Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all’art. 4 della l. n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria - Limiti - Riconoscimento dell’indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria - Confessione stragiudiziale - Esclusione - Valore indiziario - Configurabilità - Accertamento giudiziale del diritto all’indennizzo - Efficacia di giudicato nel giudizio risarcitorio - Configurabilità.
Le Sezioni Unite Civili – decidendo su questione oggetto di contrasto giurisprudenziale – hanno affermato i seguenti principi: «a) nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute in relazione ai danni subiti per effetto della trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 210 del 1992 non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 cod. civ. dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale; b) nel medesimo giudizio, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all’indennizzo ex lege n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero per contrastarne l’efficacia è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell’indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano; c) nel giudizio di risarcimento del danno il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale ex lege n. 210 del 1992 fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale fra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d’ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa.».
Cass. civ. n. 19129/2023Sez. Udocumento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).